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Emergenza CORONAVIRUS - Avviso esercizi commerciali - buoni spesa PDF Stampa E-mail
Martedì 31 Marzo 2020 19:01

EMERGENZA CORONAVIRUS - Avviso agli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale di Cugnoli. In ottemperanza all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 il Comune di Cugnoli ha approvato l’Avviso pubblico - Costituzione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa: assegnazione di buoni spesa una tantum a nuclei familiari in condizione di disagio economico - misure di contenimento emergenza epidemiologica da covid-19, per raccogliere le adesioni degli esercizi alimentari del Comune di Cugnoli disponibili ad accettare la gestione di acquisti effettuati con buoni spesa rilasciati dal Comune.

Gli esercizi commerciali che intenderanno convenzionarsi dovranno presentare domanda entro il prossimo sabato 4 aprile 2020, data l’urgenza di provvedere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali telefonando al numero: 085 8576131.

Di seguito l’Avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione “EMERGENZA COVID–19 - Manifestazione di interesse per gli ESERCIZI COMMERCIALI a convenzionarsi con il Comune di Cugnoli per l’attivazione dei Buoni Spesa a sostegno dei nuclei familiari in condizione di disagio economico del Comune di Cugnoli”.

 
Emergenza CORONAVIRUS - nuovo modello autodichiarazione 26 marzo 2020 PDF Stampa E-mail
Giovedì 26 Marzo 2020 16:30

Qui di seguito è presente il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime disposizioni adottate - per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 - ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.

 
Emergenza Emergenza CORONAVIRUS - DPCM 22 marzo 2020 - chiusura attività non essenziali PDF Stampa E-mail
Lunedì 23 Marzo 2020 10:37

Si informa che è in vigore da oggi, 23 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01807)” pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 22-03-2020, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche.

Aperti alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali.

Per quanto concerne gli spostamenti, il decreto della Presidenza del Consiglio prevede all’art 1 punto b):

è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.

Sul punto era intervenuta nella giornata di domenica 22 marzo 2020 l’ordinanza del ministero dell’Interno e del Ministero della Salute adottata in attesa del nuovo DPCM.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

 

Disponibile QUI il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dpcm 22 marzo 2020.

 
Emergenza Emergenza CORONAVIRUS - nuova ordinanza su spostamenti PDF Stampa E-mail
Lunedì 23 Marzo 2020 10:25

E' stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno una nuova ordinanza del 22 marzo 2020 che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Di seguito è disponibile il testo dell'Ordinanza 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806)" pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020.

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Emergenza CORONAVIRUS - ulteriori divieti del Ministero della Salute PDF Stampa E-mail
Sabato 21 Marzo 2020 07:31

Con un’ordinanza firmata la sera del 20 marzo 2020 dal ministro della Salute sono state adottate nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo 2020:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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