Misure restrittive per Cugnoli dal 22.03.2021 - OPGR n. 18/2021
20/03/2021
Preso atto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 18 del 19.03.2021, avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive", considerato che sussistono le ragioni di rischio sanitario che rendono necessario applicare - in aggiunta a quelle applicate dal Governo centrale nei confronti della Regione Abruzzo – le misure restrittive di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021 nei confronti del Comune di CUGNOLI,
si comunica che DA LUNEDI' 22 MARZO 2021 sono applicate le misure restrittive di cui alla OPGR n. 13/2021 nei confronti del Comune di Cugnoli.
Pertanto, dall 22.03.2021:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli sposta-menti verso i capoluoghi di provincia;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
c) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
d) Sono sospese tutte le attività previste dall’art. 1 comma 10 lett. f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 - siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.
Si allegano di seguito l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 5 marzo 2021 e n. 18 del 19 marzo 2021.